1. L'articolo 2087 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2087. - (Tutela delle condizioni di lavoro). - I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, sono tenuti ad adottare nell'esercizio dell'attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, la personalità morale e la figura professionale di tutti i prestatori di lavoro.
In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma, i prestatori di lavoro hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.