Art. 12.
(Modifica dell'articolo 2087 del codice civile).

      1. L'articolo 2087 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 2087. - (Tutela delle condizioni di lavoro). - I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, comprese le società cooperative, sono tenuti ad adottare nell'esercizio dell'attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, la personalità morale e la figura professionale di tutti i prestatori di lavoro.
      In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma, i prestatori di lavoro hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.

 

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      Il danno non patrimoniale è liquidato dal giudice in via equitativa, avuto riguardo alla gravità e alla durata della violazione, alle conseguenze e al complessivo comportamento delle parti.
      L'appaltatore e l'appaltante sono responsabili in solido. Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2055».